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MODALITA DI ESERCIZIO LIBERO
PROFESSIONALE:
In forma individuale
Linfermiere notifica al Collegio ove
è iscritto linizio dellattività professionale
entro 30 giorni trasmettendo:
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scheda anagrafica aggiornata con indicazione del regime fiscale
adottato;
copia certificato di attribuzione partita IVA (il cui
codice deve essere 85.14B );
copia della domanda di iscrizione alla Cassa ENPAPI;
recapito professionale ed indicazione delleventuale
ambulatorio/studio.
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Ogni variazione dei riferimenti sopra indicati
o di natura fiscale vanno comunicati al Collegio entro 30 giorni.
Nel caso in cui il professionista eserciti anche fuori dalla Provincia
del Collegio di iscrizione deve notificare al Collegio della Provincia
in cui andrà ad esercitare quanto segue:
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lavvio dellattività libero professionale
il Collegio di iscrizione
di aver adempiuto obblighi suddetti.
Il Collegio procede alla verifica delle dichiarazioni
ricevute.
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In forma associata
Lesercizio della libera professionale in forma associata viene
svolto in conformità a quanto previsto dalla Legge 1815/39
e succ. modifiche. La denominazione di Studio Associato deve rispettare
quanto previsto dalla legge sopraccitata. Sono vietati nomi di fantasia
e si può utilizzare il termine Studio associato.
Lo Studio Associato deve essere costituito esclusivamente da:
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liberi professionisti iscritti al Collegio IPASVI;
liberi professionisti iscritti in altri Albi relativi
a professioni sanitarie le cui rispettive attività
siano integrabili a quella infermieristica;
liberi professionisti dell'area sanitaria e sociale
il cui profilo professionale è previsto da decreti
ministeriali
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Lo Studio Associato deve essere costituito
almeno con scrittura privata registrata.
Nellatto costitutivo devono comparire:
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i nomi degli associati
la denominazione dello Studio Associato
la sede e la durata
le norme per il recesso o lesclusione degli
associati
i criteri di ripartizione degli utili
le norme regolamentari fra associati, nei confronti
dei clienti e nei confronti del Collegio.
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Lo Studio Associato notifica al Collegio Provinciale
la sua costituzione entro 30 giorni trasmettendo:
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copia dellatto costitutivo
e dello statuto
copia del certificato di attribuzione della partita
IVA
elenco degli infermieri associati con indicazione
degli estremi di iscrizione allAlbo professionale
e copia della domanda di iscrizione alla Cassa ENPAPI
elenco degli altri professionisti associati.
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Nel caso in cui lo studio associato eserciti
in modo non occasionale attività infermieristica in una provincia
diversa da quella del collegio presso cui è depositata la
notifica di costituzione, è tenuto a dichiarare al Collegio
della provincia presso cui esercita:
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lavvio della attività
libero professionale;
il Collegio presso cui è notifica la costituzione;
di aver adempiuto agli obblighi di cui allart.
21.
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Il Collegio procede alla verifica delle dichiarazioni
ricevute.
Qualora latto costitutivo o lo statuto preveda la costituzione
di un organo di amministrazione tutti gli associati devono disporre
della documentazione dove sono determinati:
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il numero dei componenti dellorgano
di amministrazione;
i compiti di gestione e amministrazione delegati
allorgano amministrativo e quelli riservati allassemblea degli associati;
la durata in carica e le modalità di nomina/revoca
dellorgano amministrativo;
le modalità di convocazione dellassemblea
degli associati;
le modalità di ripartizione degli utili.
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Qualora si verifichino situazioni lesive del
decoro professionale il Collegio può avvalersi della facoltà
prevista dallart. 8 comma 2 della legge 175/92 per promuovere
ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi
Albi provinciali al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti
alle rispettive professioni.
Ogni eventuale variazione dellatto costitutivo, dello statuto
e dellelenco degli associati, nonché leventuale
cessazione dellattività, dovrà essere comunicata
al Collegio provinciale entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.
In forma cooperativa
LInfermiere può esercitare la libera professione in
forma associata tramite le Cooperative Sociali regolarmente costituite
ai sensi della Legge 381/91 e 142/2001.
La presenza all'interno della cooperativa di altri professionisti
o di figure di supporto all'assistenza infermieristica non dovrà
in alcun modo limitare le garanzie di un corretto esercizio professionale
da parte dell'Infermiere.
La Cooperativa Sociale notifica al Collegio provinciale almeno 10
giorni prima dellinizio dellattività infermieristica:
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latto costitutivo, lo
statuto ed il regolamento interno ai sensi della legge 142/2001;
copia del certificato di attribuzione del Codice
fiscale e Partita IVA;
elenco dei soci infermieri con indicazione degli estremi di iscrizione all'Albo professionale e copia della domanda di iscrizione alla Cassa ENPAPI il nominativo dellInfermiere responsabile per
larea infermieristica
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Nel caso in cui la cooperativa eserciti in
modo non occasionale attività infermieristica in una Provincia
diversa da quella del Collegio presso cui è depositata la
notifica di costituzione, è tenuta a dichiarare al Collegio
della Provincia presso cui esercita:
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lavvio dellattività
libero professionale;
il Collegio provinciale presso cui è stata
notificata la costituzione della cooperativa;
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Il Collegio procede alla verifica delle dichiarazioni
ricevute.
Condizione imprescindibile affinché la Cooperativa venga
inserita nell'elenco speciale dei liberi professionisti tenuto dal
Collegio è la presenza nel Consiglio di Amministrazione della
Cooperativa Sociale di almeno un iscritto al Collegio I.P.A.S.V.I.
che assumerà il compito di responsabile dellattività
infermieristica e referente nei confronti del Collegio provinciale.
Tutte le variazioni rispetto a questa figura dovranno essere tempestivamente
comunicate al Collegio provinciale.
Le Cooperative Sociali dovranno rispettare in ogni caso le prescrizioni
delle presenti linee guida comportamentali richiedendo il nullaosta
al Collegio per ogni forma di pubblicità sanitaria diretta
o indiretta ai sensi della legge 175/92 e successive modificazioni
Ogni eventuale variazione delle notifiche previste precedentemente,
nonché leventuale cessazione dellattività
dovrà essere comunicata al Collegio provinciale ed accompagnata
da copia degli estratti dei verbali assembleari.
In forma di società tra professionisti
Qualora vengano emanati i regolamenti
attuativi relativi all'esercizio libero professionale nella forma
di società tra professionisti si applicano le indicazioni
delle presenti linee guida in quanto compatibili .
Norme antitrust
In nessun caso la forma associata per
l'esercizio della libera professione potrà riunire un numero
di liberi professionisti tale da determinare situazioni di alterazione
del principio della libera concorrenza. L'applicazione delle tariffe
professionali non dovrà comportare la creazione di cartelli
tariffari o accordi collusivi.
Indicazioni finali
Le presenti indicazioni costituiscono
impegno di comportamento al cui rispetto ed osservanza sono tenuti
tutti gli Infermieri liberi professionisti e, per quanto a loro
compete, tutti gli iscritti ai Collegi provinciali IPASVI.
Ogni Collegio provinciale provvede alla redazione ed alla pubblicazione
dellelenco degli Infermieri esercenti la libera professione
in forma individuale ed associata.
Ai sensi dellart. 12 del regolamento della Cassa nazionale
di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali,
assistenti sanitari e vigilatrici dinfanzia, il Collegio trasmette
entro il mese di gennaio di ciascun anno lelenco di cui al
comma precedente.
Linosservanza delle indicazioni delle presenti linee guida
comportamentali costituisce fatto disdicevole nellesercizio
della professione, perseguibile disciplinarmente ai sensi degli
articoli 38 e seguenti del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 22.
- PERCHÉ SVOLGERE LA
LIBERA PROFESSIONE?
- GLI OBBLIGHI PER
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE
- MODALITA DI ESERCIZIO
LIBERO PROFESSIONALE
- ENPAPI (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica)
- NORMATIVE
DI RIFERIMENTO
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